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AVVISO ALLA CLIENTELA
Si informa la spettabile Clientela che, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 31/5/2010 nr. 78, la “normativa antiriciclaggio” di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cambia per alcune disposizioni circa l’utilizzo del denaro contante, dei titoli al portatore, degli assegni e dei libretti di deposito al portatore.

Di seguito sinteticamente si riportano le norme aggiornate:
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI
E POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE.

A decorrere dal 31 maggio 2010 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Banche, Istituti di moneta elettronica e Poste Italiane.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI.
Tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a 5.000 euro, emessi a decorrere dal 31 maggio 2010, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Sempre a decorrere dal 31 maggio 2010, gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l’incasso a una Banca o a Poste Italiane, e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.
Infine, dal 31 maggio 2010 le Banche, nel rispetto delle disposizioni, rilasceranno solo assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente tuttavia potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro (vale a dire fino a 4.999,99 euro) eccettuate le ipotesi in cui le beneficiarie dei titoli siano Banche o Poste Italiane. In caso di rilascio in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo di assegno o vaglia richiesto.

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE.
A decorrere dal 31 maggio 2010, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000 euro.
In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla Banca emittente, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti, ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2011.

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SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DELL’ENTRATA IN VIGORE DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.
OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE POTRÀ ESSERE RICHIESTA AL PERSONALE DELLA BANCA.

Avetrana, 31 maggio 2010


 

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