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Dal Territorio
31/03/2020
MISURE DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

MISURE DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI

La Banca di Credito Cooperativo di Avetrana continua nella sua attività di sostegno al territorio aderendo alle disposizioni legislative in merito alla sospensione dei mutui per privati.

Il Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17/03/2020 prevede la possibilità per i titolari dei mutui destinati all’acquisto della prima casa di beneficiare, attraverso il Fondo di Solidarietà istituito presso il MEF e gestito da Consap (cd. Fondo Gasparrini) della sospensione delle rate fino a 18 mesi (con conseguente allungamento della durata del mutuo fino ad un massimo di 18 mesi) al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, sotto riportate, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

  • morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

  • sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni con riduzione pari al 20% dell’orario complessivo.

Per i soli eventi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concesso per una durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;

  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;

  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.

Per autonomi e liberi professionisti, le sospensioni per mutui prima casa si applicheranno fino al 17 dicembre. Per accedere al congelamento bisognerà presentare un’autocertificazione che attesti di avere registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione, spesa di istruttoria o garanzie aggiuntive.

La quota di interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, verrà rimborsata dal fondo alla banca per il 50%: il titolare del finanziamento dovrà pertanto sostenere mensilmente la metà della quota interessi per il periodo della sospensione mentre il piano di ammortamento sarà semplicemente allungato per un periodo pari a quello della sospensione concessa.

Valgono alcune regolare generali per accedere alle misure:

  • può essere presentata domanda di accesso alla sospensione dal titolare di un mutuo di acquisto immobile adibito ad abitazione principale di importo non superiore a 400.000 euro;

  • il mutuo non deve presentare rate scadute da più di 90 giorni;

  • possono accedere alla sospensione anche i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo "prima casa" di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 54, co. 1, lettera b-bis). 

Le filiali restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Al fine di limitare gli accessi in filiale, si invitano i clienti a contattare il personale della banca a mezzo telefono, e-mail e fax.