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INIZIATIVA BCC AVETRANA EMERGENZA COVID-19

Sospensione mutui: BCC Avetrana va oltre il “Cura Italia” Benefici estesi a chirografari e prestiti

INIZIATIVE PER PRIVATI

A seguito dell’emergenza COVID-19 e del Decreto Cura Italia, la Bcc di Avetrana ha adottato la sospensione delle rate dei mutui prima casa prevista dal Fondo di solidarietà ("Fondo Gasparrini").

La legge 29 dicembre 2022 n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall’art. 64 comma 1 del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni Bis convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) relativo alla validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa che, pertanto, continueranno ad avere accesso ai benefici del Fondo di sospensione mutui prima casa, essendo estesa la validità dell’art 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.

Per l’accesso al Fondo:

- non è obbligatoria la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);

- sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro;

- i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;

- non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto prima casa prevede la sospensione dell’intera rata del mutuo prima casa fino a un massimo di 18 mesi con un contributo del Fondo di solidarietà che copre il 50% degli interessi di sospensione secondo le modalità di calcolo che sono previste da Consap e reperibili sul sito di Consap https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/.

L'attivazione della sospensione sarà effettuata in seguito all’accettazione da parte di Consap, nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento del Fondo.

La sospensione può essere richiesta dall’intestatario o il cointestatario del mutuo rientrate in una di queste situazioni:

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione;

- Cessazione del rapporto di lavoro previsto dall’art. 409, n.3 del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione

- Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni oppure riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni

- Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore individuale e soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile: calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus

- Morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%

Non si può richiedere la sospensione se il mutuo:

- è stato erogato per finalità diverse dall’acquisto della prima casa, non è intestato a persone fisiche o ha un importo superiore a 400.000 euro;

- è in ammortamento da meno di 1 anno;

- presenta rate scadute e non pagate per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi alla data della richiesta di sospensione;

- fruisce di agevolazioni pubbliche (diverse dalla garanzia del "Fondo prima casa" di cui all’art. 1, comma 48 lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che consente comunque la sospensione del mutuo a seguito della deroga riattivata dal DL del 25.05.2021 n. 73 e successivamente prorogata fino al 31.12.2022 dalla Legge di Bilancio 2022);

- è relativo a immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e con caratteristiche di lusso.


In caso di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, la durata della sospensione massima che puoi richiedere è:

- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;

- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;

- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.

Per il modulo aggiornato, vai su https://www.consap.it/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/procedura-e-modulistica/

INIZIATIVE PER LE IMPRESE

Le misure emergenziali ai sensi del Quadro temporaneo per la pandemia Covid-19, in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96, così come previste dal DL Liquidità e successive modifiche, sono terminate il 30 giugno 2022.

Per i finanziamenti fino a 30.000 euro in essere, garantiti dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità, alcune misure possono essere richieste anche dopo il 30 giugno 2022; in particolare, se hai già un finanziamento erogato fino a 30.000 euro garantito dal Fondo, puoi richiedere:

estensione durata Fino a 180 mesi se hai già un finanziamento con garanzia al 100% fino a 30.000 euro con durata inferiore a 180 mesi;

slittamento rimborso quota capitale per un periodo non superiore ai 6 mesi, se il preammortamento termina nel 2022. Resta invariato il limite massimo di durata del finanziamento pari a 180 mesi previsto dalla normativa (scarica il modulo).

Tali richieste sono soggette alla valutazione e all'approvazione della banca.

Se il tuo finanziamento ha già una durata massima di 180 mesi, le quote di ammortamento si ridurranno e aumenterà di conseguenza l'importo di ogni rata di ammortamento.

Se il tuo finanziamento ha una durata inferiore ai 180 mesi, puoi scegliere tra queste due alternative:

- lasciare invariata la durata complessiva e richiedere solo l'aumento del preammortamento per un massimo di ulteriori 6 mesi, con riduzione del numero delle rate di ammortamento e conseguente aumento dell'importo di ogni rata di ammortamento;

- richiedere di estendere la durata complessiva del finanziamento (fino a un massimo di 180 mesi) aumentando sia il numero delle rate di preammortamento, fino ad un massimo di 6 mesi, sia quelle di ammortamento.

Durante i mesi aggiuntivi di preammortamento che hai richiesto, gli interessi maturati sono calcolati al tasso contrattuale applicato al finanziamento stesso. In qualsiasi momento puoi decidere di rinunciare ai mesi aggiuntivi di preammortamento.

Dopo aver scaricato, compilato i moduli previsti e aver predisposto tutta la documentazione invia la stessa alla tua Filiale, anche via e-mail ai seguenti indirizzi:

Filiale di Avetrana: spavetrana@bccavetrana.it (tel. 099/9704592)

Filiale di Manduria: spmanduria@bccavetrana.it (tel. 099/9737843)

Filiale di Maruggio: spmaruggio@bccavetrana.it (tel. 099/9706900)

Filiale di Sava: spsava@bccavetrana.it (tel. 099/9746282)

Oppure carica la documentazione registrandoti all'area riservata dedicata all'upload dei documenti: https://emergenzacovid19.gruppoiccrea.it/template/default.asp?i_menuID=61432. Per qualsiasi esigenza consulta l'apposita Guida.

Visita il sito Emergenza Covid

Per saperne ancora di più consulta le risposte alle domande più frequenti (FAQ) disponibile sul sito del MEF.

Inoltre il Gestore del Fondo di garanzia per le PMI ha provveduto a pubblicare delle FAQ relative alla misura prevista dall'art. 13 del decreto legge 8/04/2020, n. 23 (c.d. "DL Liquidità") clicca qui per prendere visione delle stesse.

Infine per sapere di più in materia di Misure di sostegno alle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza Covid-19-Garanzia ISMEA consulta le risposte alle domande più frequenti (FAQ).