Nella concessione di un finanziamento la banca può richiedere una garanzia su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.
Il pegno è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.).
Quando vengono dati in pegno strumenti finanziari (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni o titoli di stato) dematerializzati in gestione accentrata, il pegno si costituisce con l'apposizione di un vincolo in favore della banca mediante accensioni di specifici conti di cui all'artt. 83-octies del D.lgs. 5871998 (di seguito TUF) e agli artt.56 e 57 del Provvedimento unico sul post trading adottato da Banca d'Italia e Consob il 13 agosto 2018.
Qualora l'impegno garantito non venga onorato per inadempienza del cliente/debitore, la banca avrà diritto di realizzare il pegno mediante compensazione sull'oggetto del pegno, qualora si tratti di somme di denaro liquide, ovvero mediante vendita dello stesso e soddisfacimento del credito sul netto ricavo (ad es. in caso di titoli la banca provvede alla vendita sul mercato finanziario degli strumenti dati in pegno ed il ricavato, al netto di spese e commissioni, viene trattenuto dalla banca fino al soddisfacimento del proprio credito).